Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. 1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 (( unita' )) alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.