Avvertenza:
  Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto da Ministero di
grazia e  giustizia ai sensi dell'art.  11, comma 1, del  testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 15  aprile 1999  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
  1. E'  autorizzata, a  decorrere dal  1 gennaio 1999  e fino  al 31
dicembre 1999, la  partecipazione di un contingente di  150 (( unita'
)) alla missione in Kosovo  di osservatori dell'Organizzazione per la
sicurezza  e   la  cooperazione   in  Europa,  in   attuazione  della
risoluzione  del  Consiglio  di sicurezza  dell'Organizzazione  delle
Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.
  E'  autorizzata, a  decorrere  dal  1 gennaio  1999  e  fino al  31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da
inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.